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Sez. U, Sentenza n. 863 del 07/12/1999 (Rv. 531895 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Medici addetti al pronto soccorso ospedaliero - Accertamenti e certificazioni di lesioni derivanti infortunio - Compensi - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Eventuale domanda di ingiustificato arricchimento avanzata da medici dipendenti nei confronti dell'azienda ospedaliera per l'espletamento delle suddette attività - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531895-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Gli accertamenti e le certificazioni di lesioni derivanti da infortunio, effettuati da medici addetti al pronto soccorso ospedaliero, rientrano tra i normali compiti di istituto del servizio sanitario nazionale, costituiscono quindi attività dovute dai medici dipendenti delle Unità Sanitarie Locali in forza del loro rapporto di pubblico impiego e non possono perciò configurarsi come attività professionale autonomamente espletata dagli stessi medici all'interno dell'ospedale oltre l'orario di servizio; ne consegue che le controversie relative ai compensi per dette attività riguardano il rapporto di pubblico impiego e sono perciò devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giurisdizione che deve affermarsi anche in relazione all'eventuale domanda di indebito arricchimento avanzata in via subordinata nei confronti dell'azienda ospedaliera, giacché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda tutte le domande che derivano dal rapporto di pubblico impiego, ivi comprese quelle che, avanzate dal dipendente a titolo di ingiustificato arricchimento, si traducono in una pretesa di integrazione del trattamento retributivo e si ricollegano in via immediata allo stesso rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 88, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 94, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)