Sez. 1, Sentenza n. 4562 del 10/05/1994 (Rv. 486560 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere | D.L. n. 571 del 1979 convertito nella legge n. 2 del 1980 - Ambito di applicazione - Rapporti anteriori non ancora definiti - Individuazione - Criteri.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Accertamento e riscossione - In genere
Ai fini dell'applicazione dei più favorevoli criteri di liquidazione dell'I.N.V.I.M. di cui al D.L. 12 novembre 1979 n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980 n. 2, la nozione di rapporto anteriore non ancora definito alla data di entrata in vigore delle nuove norme postula non solamente che prima di tale data si sia verificato il fatto generatore del tributo, ancorché non sia intervenuto il relativo accertamento, ma anche che prima di tale data il rapporto sia stato rimesso in discussione ad iniziativa dell'Amministrazione o del contribuente, pur dopo il pagamento senza riserve dell'imposta principale, sì da comportare, in applicazione delle nuove aliquote, una riliquidazione dell'imposta con eventuale credito restitutorio per il contribuente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)