Sez. 1, Sentenza n. 7140 del 23/06/1995 (Rv. 493055 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM - Liquidazione - Nuovi criteri - Ambito di applicazione - Rapporti non ancora definiti - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
I nuovi criteri di liquidazione dell'I.N.V.I.M. - stabiliti dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 571 del 1979 e dalla legge di conversione n. 2 del 1980 ed adottata successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale di quella previgente (artt 14 d.P.R. n. 643 del 1972 ed 8 legge n. 804 del 1977), avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 1979 - possono applicarsi ai rapporti di imposta "anteriori" (art. 3 del decreto-legge come sostituito dalla legge di conversione in quanto quanto: a) si tratti di rapporti sorti in data anteriore al 14 novembre 1979 (data di entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979 e, comunque di efficacia delle modificazioni apportate dalla legge di conversione); b) si tratti di rapporti non ancora definiti alla data stessa; c) l'applicazione dei nuovi criteri di liquidazione determini un'entità di imposta (eguale o) inferiore a quella risultante dall'applicazione della previgente disciplina, dettata dagli artt. 14 e 15 d.P.R. n. 643 del 1972 (e successive modificazioni ed integrazioni). La nozione di rapporto anteriore non ancora definito alla data di entrata in vigore delle nuove norme postula non soltanto che prima di tale data si sia verificato il fatto generatore del tributo, ancorché non sia intervenuto il relativo accertamento (rapporto di imposta inteso in senso sostanziale ed unitario), ma anche che, prima della data stessa, il rapporto sia stato rimesso in discussione ad iniziativa della Amministrazione o del contribuente, pur se successivamente al pagamento dell'imposta principale, in modo tale da comportare, in applicazione dei nuovi criteri, una riliquidazione dell'imposta ed un (eventuale) credito restitutorio per il contribuente, restando irrilevante, ai fini dell'applicabilità della nuova disciplina, la mera pendenza del termine triennale per chiedere il rimborso dell'imposta (principale) già corrisposta (combinato disposto degli artt. 31 d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito dall'art. 1 d.P.R. n. 688 del 1974, e 75 d.P.R. n. 634 del 1972).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 14 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 art. 3 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)