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Sez. 1, Sentenza n. 9882 del 15/04/2025 (Rv. 674270-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI | Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674270-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI

In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)