Sez. 1, Ordinanza n. 29908 del 20/11/2024 (Rv. 673190-01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI | Procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. c.p.c. - Rimessione della causa in decisione - Produzione di documenti nuovi - Inutilizzabilità - Condizioni - Conseguenze. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI
Nei procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. c.p.c., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullità della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore nocumento che la parte abbia subito.
Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)