Sez. 4, Sentenza n. 15134 del 25/03/2014 Cc. (dep. 02/04/2014) Rv. 259152 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Reato continuato - Condanna espiata per reato satellite - Custodia cautelare in corso per il reato base - Detraibilità della pena espiata ai sensi dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
In tema di estinzione delle misure cautelari, la pena già espiata in virtù di titolo definitivo relativo soltanto a reato satellite può computarsi, ai sensi dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., nel calcolo del presofferto, ai fini della declaratoria di inefficacia della misura custodiale cautelare, imposta per il reato più grave ritenuto in continuazione con sentenza intervenuta in epoca successiva e non ancora definitiva, purché non vi sia stata coincidenza temporale tra la detenzione per espiazione pena e la custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)