Sez. L, Sentenza n. 3617 del 02/05/1990 (Rv. 466948 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE ECONOMICO DEL RAPPORTO - ESTENSIONE AD ISTITUTI CONTRATTUALI DIVERSI DALLA RETRIBUZIONE BASE ED ANCHE DI CARATTERE NORMATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE ECONOMICO DEL RAPPORTO - ESTENSIONE AD ISTITUTI CONTRATTUALI DIVERSI DALLA RETRIBUZIONE BASE ED ANCHE DI CARATTERE NORMATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Al fine della Determinazione della giusta retribuzione del lavoratore subordinato ex art. 36 cost. Il giudice del merito può fare integrale riferimento ai contratti collettivi del settore economico cui sia riconducibile il rapporto di lavoro del dipendente tenendo conto non solo della retribuzione base, ma anche degli istituti contrattuali, compresi quelli di carattere normativo in quanto incidenti sull'assetto retributivo, ove la loro valutazione si renda necessaria per adeguare effettivamente il trattamento economico del lavoratore ai canoni di sufficienza e proporzionalità della retribuzione prescritti dal suddetto precetto costituzionale. (V 1486/89, mass n 462295; (V 7569/87, mass n 455508).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)