Sez. L, Sentenza n. 7563 del 13/10/1987 (Rv. 455508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NELLA MISURA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA E SUFFICIENZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCANZA DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DOMANDA DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NELLA MISURA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE - PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA E SUFFICIENZA - SUSSISTENZA - LIMITI - MANCANZA DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL LAVORATORE.*
Nel caso di lavoratore che agisca in giudizio per l'adeguamento della retribuzione secondo il principio dettato dall'art. 36 cost., deve ritenersi adeguata e sufficiente - in Mancanza di prova contraria da parte del lavoratore medesimo - la retribuzione corrispostagli nella misura prevista, in relazione alle mansioni esercitate, dal contratto collettivo del settore, che è espressione dell'autonomia delle parti sindacali e realizza, anche nella Determinazione dei minimi salariali, l'autotutela della categoria rappresentata. (V 1934/85, mass n 439848).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)