Sez. L, Sentenza n. 636 del 22/01/1997 (Rv. 501942 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Morte dell'assicurato a seguito di infortunio o di malattia professionale - Diritto degli eredi alla costituzione della rendita -Termine triennale di prescrizione - Applicabilità - Mancata costituzione della rendita in favore dell'assicurato - Irrilevanza - Dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento - Infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni assicurative previsto dall'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trova generale applicazione, secondo l'esplicita previsione di tale articolo, rispetto alle prestazioni di cui al titolo primo dello stesso d.P.R. e riguarda quindi anche il diritto alla costituzione della rendita in favore dei superstiti dell'assicurato deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, ancorché al momento del decesso non fosse stata già costituita la rendita in favore dell'assicurato, restando escluso che la mancata distinzione, ai fini dell'applicazione ai superstiti del termine prescrizionale, di tale ultima ipotesi rispetto a quella in cui la rendita sia già costituita giustifichi dubbi di costituzionalità per disparità di trattamento nei loro confronti.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)