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Sez. L, Sentenza n. 6232 del 01/07/1994 (Rv. 487257 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Prescrizione triennale del diritto alle prestazioni della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Applicabilità nei confronti dell'erede dell'assicurato - Interruzione - Atti di costituzione in mora diversi dalla domanda giudiziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487257-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni

Il termine di prescrizione triennale (del diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) previsto dall'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 si applica anche nei confronti dello erede dell'assicurato (in relazione, nella specie, all'indennizzo per morte dell'assicurato medesimo a seguito d'infortunio sul lavoro) e non è suscettibile d'interruzione in virtù di atti di costituzione in mora, di qualsiasi natura, diversi dall'atto introduttivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)