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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 595 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-12, depositata il 1988-05-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:595
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 13124

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Contributi di malattia
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 28 febbraio 1986 n.41, art. 31.
  • Cost., artt. 3, 53, 81.
Leggi la massima
L'assenza di ogni motivazione e riferimento specifico in punto di rilevanza rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità della questione prospettata in riferimento agli artt. 3, 53 e 81 Cost., e relativa all'art. 31, L. 28 febbraio 1986 n.41, disciplinante il versamento del contributo sociale di malattia).

Norme impugnate

  • art. 31 legge 28 febbraio 1986, n. 41

Parametri

Massima n. 13125

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale -contributi di malattia
  • Disciplina
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 28 febbraio 1986 n.41, art. 31, nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14, 15.
  • Cost. artt. 3, 36, 53.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina (soggetti obbligati, aliquote, redditi esenti) dei contributi sociali di malattia va dichiarata manifestamente infondata, atteso che - con precedente pronuncia di non fondatezza - la stessa disciplina è stata ritenuta non illegittima in quanto costituisca l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una sistemazione chiara e certa delle prestazioni sanitarie e dei relativi oneri. (Manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 31, nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15, L. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost.). - cfr. S. n. 431/1987.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 13126

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Contributi di malattia
  • Misure annuali minime (cd. minimali)
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 31, n. 10.
  • Cost., artt. 3, 36, 53.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale concernente la previsione, per i lavoratori autonomi, di misure minime (cd. minimali) di contribuzione sanitaria corrispondenti a redditi minimi presunti, è manifestamente inammissibile, in quanto - per effetto della intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 31, n.10, L. 28 febbraio 1986 n. 41 - è consentita la prova contraria in ordine al minor reddito effettivo.(Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. e relativa all'art. 31, n. 10, cit., già dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua'). - cfr. S. n. 431/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986 -) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987 dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987 e n. 3/1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988 emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di cittadini c.d. non mutuati, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost. (ord. nn. 1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi nelle leggi di bilancio;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse; che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il giudice rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte questioni; che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53 Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987, relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per la attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri"; che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali - cioè - da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento; che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n. 41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8; che pertanto la questione relativa al cosiddetto "minimale" (art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di Messina (ord. 1-4/1988 R.O.); 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.), Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.); 3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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