Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10191
- Successioni e donazioni (imposta sulle)
- Immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
- Applicazione dell'imposta
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 1, secondo comma.
- Cost., art. 76.
Leggi la massima
La norma che prevede l'applicazione dell'imposta sulle successio- ni all'ipotesi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, oltre ad essere conforme all'art. 8, n. 1 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, configura una situazione sostanzialmente equiparabile, ai fini tributari, alla successione a causa di morte, in quanto gli immessi nel possesso temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente con salvezza del diritto al rimborso dell'imposta riscossa in caso di ritorno dello scomparso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637).
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
Parametri
- art. 76 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), "nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente";
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1 dell'art. 8 - far ampio riferimento all'istituto ereditario cui applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioè, anche ai presupposti della imposizione, quali già previsti dall'art.1 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;
che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale equiparabilità tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e la successione a causa di morte, poiché gli immessi nel possesso temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in caso di ritorno dello scomparso è accordato il rimborso dell'imposta già riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);
punto 3
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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