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Sez. 2, Sentenza n. 6119 del 25/06/1994 (Rv. 487198 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere | Esperimento dell'"actio confessoria servitutis" nei confronti di un singolo condomino o di un terzo da parte dell'amministratore - Autorizzazione dell'assemblea o mandato espresso dei singoli partecipanti - Necessità.
Stato
decisa il 1994-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487198-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Azioni giudiziarie - Rappresentanza giudiziale del condominio - Legittimazione dell'amministratore - In genere

Per il disposto degli artt. 1130 e 1131 comma 1 cod. civ. l'esperimento da parte dell'amministratore del condominio di un edificio dell'"actio confessoria servitutis" nei confronti di un singolo condomino o di un terzo richiede l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei singoli partecipanti vertendosi in tema di azione reale con finalità non meramente conservative, la quale esula dai limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)