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Sez. 2, Sentenza n. 1460 del 09/02/1995 (Rv. 490348 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA | Rilevanza interna - Incidenza sulla deducibilità e rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione passiva ed attiva dell'amministratore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490348-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - NOTIZIA ALL'ASSEMBLEA

L'obbligo di comunicazione imposto all'amministratore del condominio dal terzo comma dell'art. 1131 cod. civ., rilevante solo all'interno del rapporto fra la collettività dei condomini e l'amministratore stesso, come non incide sulla deducibilità e rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto in persona dell'amministratore con citazione il cui contenuto esorbita dalle funzioni di quest'ultimo, così non rileva ai fini della legittimazione attiva dell'amministratore, la quale, ai sensi dell'art. 1130 e del primo comma dell'art. 1131 cod. civ., va verificata in base all'inclusione della tutela giurisdizionale richiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore quali stabilite dalla legge o dal regolamento di condominio, o alla sua eccedenza dai detti limiti, nel quale caso è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini (nella specie è stato ritenuto che, in difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, l'amministratore del condominio fosse carente di legittimazione a proporre un'azione reale a difesa di un diritto parziario su un fondo contiguo di proprietà di terzi, trattandosi di azione a finalità non meramente conservativa ed esulante dalle normali attribuzioni dell'amministratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)