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Sez. 1, Sentenza n. 1571 del 27/05/1971 (Rv. 351966 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - IN GENERE - BENEFICI DELLA LEGGE SUL 'PIANO VERDÈ PER L'AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ALLEVAMENTO AVICOLO - DISTINZIONE - BENEFICI PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INAPPLICABILITA ALLO ALLEVAMENTO AVICOLO.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351966-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - IN GENERE - BENEFICI DELLA LEGGE SUL 'PIANO VERDÈ PER L'AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ALLEVAMENTO AVICOLO - DISTINZIONE - BENEFICI PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - INAPPLICABILITA ALLO ALLEVAMENTO AVICOLO.*

Nonostante la sua maggiore larghezza e le finalita che la ispiravano, la legge sul piano verde (legge 2 giugno 1961, n 454) non considerava come allevamento di bestiame per il quale il suo art 29 concedeva il beneficio fiscale, gli allevamenti di uccelli in genere e di pollame in ispecie. Essa, infatti, seppure ad altri effetti, conteneva, nel primo, nel secondo e nell'ultimo comma dello art 17 una netta distinzione fra il bestiame, che era il bestiame da stalla, e gli allevamenti avicoli. La distinzione era in armonia con l'accezione tradizionale e comune con quella tecnico giuridica del termine 'bestiamè. Con questo termine viene infatti designato il bestiame grosso (bovini, equini, etc) e quello minuto (ovini, caprini, etc) ma non S'intendono i polli, le galline, i colombi, i conigli ed, in genere, gli animali da cortile, il cui allevamento, fin quando non sono sorti e non si sono moltiplicati nelle campagne i cosiddetti allevamenti razionali, e stato ritenuto estraneo alle attivita dell'impresa agricola ed affidato alle piccole cure della massaia.*

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1961 num. 454 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)