diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 643 del 09/03/1973 (Rv. 362742 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - PER UN IMPIANTO DI POLLICULTURA - COSTRUZIONE ULTIMATA PRIMA DEL VIGORE DELLA LEGGE N 486 DEL 19 64 - BENEFICIO EX ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362742-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONE ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - IN GENERE - PER UN IMPIANTO DI POLLICULTURA - COSTRUZIONE ULTIMATA PRIMA DEL VIGORE DELLA LEGGE N 486 DEL 19 64 - BENEFICIO EX ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - INAPPLICABILITA.*

I materiali occorsi per la costruzione di un pollaio per l'Esercizio dell'allevamento di polli, ultimata prima dell'entrata in vigore della legge 13 giugno 1964, n 486 - alla quale deve riconoscersi carattere innovativo e non interpretativo - non fruiscono dell'esenzione dall'imposta di consumo concessa dall'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 45 4, in relazione all'art 30, n 6, del testo unico sulla finanza locale ed alle relative Disposizioni regolamentari. A diversa soluzione non puo pervenirsi sostenendo una interpretazione dell'art 2135 cod civ - da cui si ricava la nozione di impresa agricola, ed in relazione al quale va a sua volta interpretato il predetto art 29 - che prenda in considerazione la tendenza del legislatore a tener conto dell'importanza e dell'estensione assunte dagli allevamenti avicoli, giacche tale attivita e stata disciplinata con la citata legge del 1964, avente contenuto innovativo. (Conf, sulla prima parte 2267'70, mass n 348443) (V 3152/71, mass n 354516; 3115/71, mass n 354448; (V 1571/71, mass n 351966; sulla seconda parte, (V 3152/71, mass n 354515; 1571/71, mass n 351965).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Legge 30/04/1936 num. 1138 art. 41, Legge 02/06/1961 num. 454 art. 29, Legge 13/06/1964 num. 486, Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)