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Sez. 2, Sentenza n. 4590 del 13/10/1978 (Rv. 394264 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONI DI PROVA ECCEDENTE TALI LIMITI - MANCATA OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PROVA DOPO IL SUO ESPLETAMENTO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394264-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONI DI PROVA ECCEDENTE TALI LIMITI - MANCATA OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA PROVA DOPO IL SUO ESPLETAMENTO - PRECLUSIONE.*

I limiti di valore per l'ammissibilita della prova testimoniale - e conseguentemente della prova per presunzioni - sono stabiliti nell'interesse delle parti private, le quali, se non si oppongono all'ammissione della prova eccedente i limiti predetti, non possono dolersene dopo il suo espletamento. (Conf 667/76, mass n 379316).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)