Sez. 3, Sentenza n. 667 del 01/03/1976 (Rv. 379316 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLA RELATIVA NORMATIVA - ESPLETAMENTO - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLA RELATIVA NORMATIVA - ESPLETAMENTO - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA.*
L'inosservanza delle norme che concernono l'ammissibilita della prova testimoniale non puo essere ne rilevata d'ufficio, ne eccepita dopo l'espletamento della prova medesima, giacche, non essendo tali norme fondate su ragioni di ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo, quando sia stata espletata senza alcuna opposizione dell'interessato. (Conf 1027/75, mass n 374432; (Conf 1487/73, mass n 364239; (Conf 3288/71, mass n 354760).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)