Sez. 1, Sentenza n. 9018 del 11/09/1998 (Rv. 518812 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Scoperto di conto dell'imprenditore successivamente fallito - Versamento effettuato da terzi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Con finalità di ripianare lo scoperto di conto - Revoca del versamento ex art. 67 legge fall. - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Allegazione da parte del terzo di un rapporto di garanzia a fondamento del versamento - Conseguenze in tema di prova - Qualità di terzo del curatore fallimentare - Sussistenza - Scrittura privata prodotta a fondamento del dedotto rapporto di garanzia - Opponibilità al curatore - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di fallimento, qualora l'eventuale scoperto di conto corrente del debitore poi fallito sia stato, anche in parte, ripianato, nel cd. "periodo sospetto", per effetto di versamenti provenienti da un terzo, l'azione di cui all'art. 67 legge fall. sarà preclusa se detti versamenti si configurino come adempimento di un'obbligazione di garanzia gravante sul terzo nei confronti della banca creditrice, non essendo, in tal caso, il pagamento legittimamente riferibile al correntista fallito (con conseguente mancanza di qualsivoglia danno alla massa e di qualsivoglia lesione del principio concorsuale della "par condicio"). Rispetto al predetto rapporto di garanzia il curatore fallimentare deve, poi, ritenersi terzo portatore degli interessi della procedura, con la conseguenza che, nei suoi confronti, la scrittura privata eventualmente prodotta dal terzo a dimostrazione del detto rapporto di garanzia sarà opponibile soltanto se fornita di data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)