Sez. 1, Sentenza n. 2899 del 24/03/1994 (Rv. 485910 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Debito dell'imprenditore poi dichiarato fallito - Pagamento da parte di un terzo - Assoggettabilità a revocatoria - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Il pagamento effettuato da un terzo, a tacitazione di un debito dell'imprenditore poi dichiarato fallito, è assoggettabile a revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, solo se detto terzo abbia impiegato denaro del fallito stesso, ovvero, utilizzando somme proprie, le abbia successivamente recuperate, in via di rivalsa, prima dell'apertura della procedura concorsuale, perché, in assenza di una delle indicate situazioni, il pagamento medesimo è atto "neutro" per la massa, inidoneo ad incidere sulla "par condicio", conferendo al "solvens" la mera facoltà di insinuarsi al passivo per un ammontare corrispondente e con l'identica posizione del credito soddisfatto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)