Sez. 1, Sentenza n. 21274 del 09/04/2002 Cc. (dep. 29/05/2002) Rv. 222453 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Tardività della richiesta proposta in udienza in subordine all'affidamento in prova - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non è inammissibile per tardività della richiesta l'istanza di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)