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Sez. 1, Sentenza n. 21274 del 09/04/2002 Cc. (dep. 29/05/2002) Rv. 222453 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Tardività della richiesta proposta in udienza in subordine all'affidamento in prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222453-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non è inammissibile per tardività della richiesta l'istanza di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)