Sez. 1, Sentenza n. 14962 del 17/03/2009 Cc. (dep. 07/04/2009) Rv. 243745 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Presupposti - Completa emenda - Esclusione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La concessione della detenzione domiciliare non può essere esclusa sulla sola considerazione che, all'esito delle valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolosità sociale del condannato, sempre che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e le altre prescrizioni siano idonee a contenere il rischio di recidiva.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)