Sez. 1, Sentenza n. 14647 del 30/07/2004 (Rv. 575157 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Cottimo fiduciario in situazioni di particolare urgenza - Obbligo di pagamento del corrispettivo - Presupposti - Adozione dell'impegno di spesa - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Il procedimento di affidamento di lavori pubblici nelle situazioni di particolare urgenza previste dall'art. 70 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, postula che l'obbligo del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario cottimista sorga non a seguito della semplice esecuzione dei lavori, ma soltanto con l'adozione del relativo impegno di spesa da parte del Ministero, comunque costituente, (in base alle disposizioni degli artt. 49 e 50 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché degli artt. 269 e 270 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827), il provvedimento che riconosce una spesa dello Stato e ne determina l'ammontare, perciò rappresentando il titolo giuridico in base al quale - pur in mancanza di un contratto - il corrispettivo del cottimo può essere legittimamente erogato (salva soltanto, prima dell'adozione di detto provvedimento, la concessione di acconti ed anticipazioni ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 350 cit.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 66, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 70, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 78, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 49, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 50, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)