Sez. 1, Sentenza n. 13276 del 05/10/2000 (Rv. 540779 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Lavori di cottimo fiduciario disposti con somma urgenza "ex lege" regione Lazio n. 54 del 1984 - Obbligo di pagamento - "Dies a quo" - Data dell'autorizzazione rilasciata "ex post" dalla giunta regionale - Termine per il rilascio dell'autorizzazione - Previsione legislativa - Insussistenza - Conseguenze - Responsabilità contrattuale dell'amministrazione per ritardato pagamento del corrispettivo spettante al cottimista - Insussistenza - Diritti del cottimista - Azione di arricchimento senza causa - Esperibilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Il procedimento di affidamento di lavori pubblici "in casi di somma urgenza" di cui alla legge regionale del Lazio n. 54 del 1984 postula che l'obbligo del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario cottimista insorga soltanto quando la giunta regionale autorizzi l'intervento, provvedendo ai relativi adempimenti (e, cioè, all'impegno di spesa nonché alla nomina del funzionario delegato, cui viene accreditata la somma impegnata con l'incarico di provvedere alla liquidazione dei certificati di pagamento via via inoltratigli dal funzionario tecnico). Per tale autorizzazione la legge non impone l'osservanza di un preciso termine (stabilendo soltanto che la relativa deliberazione debba essere adottata nella prima seduta utile dopo che il coordinatore abbia fatto pervenire il processo verbale e la perizia giustificativa dei lavori stessi), con la conseguenza che, ove l'approvazione dell'intervento sommamente urgente intervenga a notevole distanza di tempo dall'esecuzione delle opere (nella specie, oltre due anni), nessuna responsabilità contrattuale per ritardato pagamento del corrispettivo spettante al cottimista grava sull'amministrazione, che potrà essere convenuta in giudizio soltanto con un'azione di arricchimento senza causa per l'indebito vantaggio tratto dal godimento di un'opera eseguita in via d'urgenza (e salava l'eventuale responsabilità del funzionario che abbia impedito il regolare svolgimento del procedimento).
Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge Reg. Lazio 17/09/1984 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)