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Sez. 2, Sentenza n. 436 del 15/03/1966 Ud. (dep. 17/11/1966) Rv. 102858 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DI UNA SOMMA - REQUISITI DI VALIDITA.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102858-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - OFFERTA DI UNA SOMMA - REQUISITI DI VALIDITA.*

Per l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen non e sufficiente che l'imputato abbia offerto una somma, quando questa sia rifiutata dalla persona offesa, ma e necessario che l'offerta sia seguita dal relativo deposito o da altro atto equipollente, sicche la somma rimanga a completa disposizione della persona offesa, e che il giudice la reputi valida. Perche ricorra detta attenuante e necessario inoltre che il risarcimento del danno sia integrale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)