Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 10/10/1966 Ud. (dep. 24/02/1967) Rv. 103521 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DELL'OFFESO DI INDICARE L'ENTITA DEL DANNO O DI ACCETTARE IL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE: OFFERTA REALE E DEPOSITO - INSUFFICIENZA DELLA SOMMA OFFERTA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - DICHIARAZIONE DI ESSERE PRONTO A VERSARE QUALSIASI ALTRA SOMMA - INSUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DELL'OFFESO DI INDICARE L'ENTITA DEL DANNO O DI ACCETTARE IL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE: OFFERTA REALE E DEPOSITO - INSUFFICIENZA DELLA SOMMA OFFERTA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - DICHIARAZIONE DI ESSERE PRONTO A VERSARE QUALSIASI ALTRA SOMMA - INSUFFICIENZA.*
Nel caso in cui l'offeso si sia rifiutato di indicare l'ammontare del danno subito o di accettarne il risarcimento, l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen e applicabile qualora l'imputato, prima del dibattimento di primo grado, abbia offerto realmente e depositato la somma dovuta per l'anzidetto titolo. Peraltro, in questo caso resta salvo il potere dovere del giudice di valutare l'adeguatezza della somma offertà ove codesta somma non risulti comprensiva dell'intero risarcimento, a giustificare l'applicazione dell'attenuante non e sufficiente la dichiarazione, resa nell'atto di offerta reale dall'imputato, di essere pronto a versare qualsiasi altra cifra, se legalmente dovuta. (prima parte, per l'esigenza dell'offerta realè Conf 102858, ed ivi citate, contra 101001, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)