Sez. 2, Sentenza n. 17500 del 12/10/2012 (Rv. 623788 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Proposizione di ricorso per cassazione da parte della società cancellata - Inammissibilità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nel diritto societario riformato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la società semplice, cancellandosi dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione, manifesta di non avere più interessi da tutelare come società, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione successivamente proposto dalla società medesima, non rilevando, in senso contrario, che, per la società semplice (non agricola), l'iscrizione nel registro delle imprese abbia mera funzione di pubblicità-notizia, anziché funzione di pubblicità dichiarativa volta a rendere opponibile ai terzi il fatto o l'atto iscritto.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)