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Sez. 1, Sentenza n. 16758 del 16/07/2010 (Rv. 614466 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Cancellazione dal registro delle imprese - Azione giudiziaria spettante alla società prima della cancellazione - Successiva legittimazione in capo ai soci - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614466-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)