Sez. U, Ordinanza n. 22957 del 09/10/2013 (Rv. 627781 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti alloggi di edilizia economica e popolare - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Successione nel rapporto locatizio di un familiare dell'assegnatario deceduto, in forza delle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e 17 febbraio 2010, n. 3 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 1 e 15) e 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 4 e 13), non riservi all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 28/03/1995 num. 46 art. 1, Legge Reg. Piemonte 28/03/1995 num. 46 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 17/02/2010 num. 3 art. 4, Legge Reg. Piemonte 17/02/2010 num. 3 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)