Sez. U, Ordinanza n. 15977 del 21/07/2011 (Rv. 618544 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti alloggi di edilizia economica e popolare - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Successione nel rapporto locatizio del coniuge dell'assegnatario deceduto, in forza dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 91 del 1983 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa, nei confronti del Comune di Milano, dal coniuge del deceduto assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il suo diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché l'art. 14 della legge della Regione Lombardia 12 maggio 1983, n. 91, nello stabilire che, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare e, tra questi, il coniuge, senza riservare all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configura un diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 12/05/1983 num. 91 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)