Sez. 6, Sentenza n. 34517 del 05/07/2023 Ud. (dep. 04/08/2023) Rv. 285176 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Condotta decettiva del privato in danno degli organi della procedura fallimentare - Peculato mediante induzione in errore dei pubblici ufficiali - Esclusione - Truffa - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla
assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 48, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)