Sez. 6, Sentenza n. 5447 del 04/11/2009 Ud. (dep. 11/02/2010) Rv. 246070 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. - Differenze con il delitto di peculato - Fattispecie - Appropriazione di somme di danaro da parte del curatore fallimentare.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
Integra il delitto di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione di doveri inerenti una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimentare il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante l'apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si appropria di somme relative all'attivo fallimentare depositate sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)