Sez. 1, Sentenza n. 8231 del 16/06/2000 (Rv. 537687 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Giudizio arbitrale promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale di accertamento di ragioni di un controcredito da far valere nel concorso collettivo - Tribunale fallimentare - Competenza su entrambe le domande - Sussistenza.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Anche nel procedimento arbitrale trova applicazione il principio secondo cui, qualora, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria del fallimento e ad ottenere l'accertamento di un credito da far valere nel concorso collettivo, entrambe le pretese vanno trasferite in sede concorsuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 n. 4, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)