Sez. 1, Sentenza n. 6475 del 23/04/2003 (Rv. 562428 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito - Domanda riconvenzionale del convenuto - Contenuto - Richiesta di accertamento di ragioni di credito da far valere nel concorso collettivo - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando opposte ragioni di credito, proponga domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, la seconda pretesa non è, inscindibilmente con la prima, devoluta alla cognizione di un unico giudice (art. 36 cod. proc. civ.) sia pure identificabile nel Tribunale fallimentare, atteso che le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei crediti in sede fallimentare e dell'osservanza del principio di concorsualità (il quale consente l'impugnativa del credito ammesso ai sensi dell'art. 100 legge fall.), quandanche proposte attraverso una azione riconvenzionale. Ne consegue che il giudice adito deve dichiarare tale domanda inammissibile o improponibile, senza poter emanare una decisione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)