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Sez. 1 - , Sentenza n. 7470 del 23/03/2017 (Rv. 644824 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Insolvenza transfrontaliera - Fallimento di società - Regolamento CE n. 1346 del 2000 - Competenza ad aprire la procedura di insolvenza - Giudice del centro di interessi della società - Trasferimento della sede all’estero anteriormente al deposito dell’istanza di fallimento - Presunzione “iuris tantum” di coincidenza della sede legale con la sede effettiva - Indici probatori del suo superamento - Accertamento da parte del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644824-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nel caso in cui una società abbia trasferito la propria sede all’estero anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, è legittimamente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della stessa ove il giudice di merito abbia accertato - con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità - la presenza di indici probatori (riscontrabili, principalmente, nella discontinuità dell’attività svolta successivamente al trasferimento, nell’effettivo trasferimento dell’attività imprenditoriale, nella circostanza che l’organo amministrativo sia cittadino italiano e senza significativi collegamenti con lo Stato straniero ovvero nella fittizietà del trasferimento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa), idonei a vincere la presunzione “iuris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, prevista dall’art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, secondo cui la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo in cui si trova la sede statutaria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)