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Sez. U, Sentenza n. 3059 del 17/02/2016 (Rv. 638401 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Istanza di fallimento contro società italiana che ha trasferito la sede all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638401-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, che abbia trasferito la sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa rientra nella giurisdizione del giudice italiano solo se il trasferimento di sede non sia stato seguito dal trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale, sì da risolversi in un atto meramente formale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)