Sez. L, Sentenza n. 2062 del 09/04/1981 (Rv. 412780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - AUMENTO AGLI ORFANI EX ART 85 N 2 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - AUMENTO AGLI ORFANI EX ART 85 N 2 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - CONDIZIONI.*
Poiche in tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'art 85 n 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 richiede, per accordare agli orfani l'aumento della quota di rendita dal 20 al 40 per cento, la morte di entrambi i genitori, senza fare riferimento al tempo in cui la relativa fattispecie si deve concretamente realizzare. Pertanto, hanno diritto a tale aumento non solo gli orfani che abbiano perso l'altro genitore in epoca antecedente la morte del genitore assicurato, ma anche quelli per i quali la morte dell'altro genitore sia intervenuta in epoca successiva all'infortunio mortale dello assicurato, salva, in quest'ultima ipotesi, la decorrenza dello aumento dal momento in cui la situazione prevista dalla norma si realizza.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 77 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)