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Sez. L, Sentenza n. 23562 del 12/09/2008 (Rv. 605045 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Assegno continuativo mensile per i superstiti di grandi invalidi - Sopprimibilità e variabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605045-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

L'importo dell'assegno continuativo mensile per i superstiti di grandi invalidi, previsto dalla legge n. 248 del 1976, può essere soppresso o variato annualmente dall'INAIL, sia in aumento sia in diminuzione, in conseguenza delle variazioni di reddito del suo titolare, per effetto del carattere previdenziale del titolo, del principio di modularità, e per ragioni di ordine sistematico evincibili dalla disciplina, del tutto analoga, dalla rendita ai superstiti e delle quote integrative della rendita di cui all'art. 44 r.d. n. 200 del 1937.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 44, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 24, Legge 05/05/1976 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)