Sez. 1, Sentenza n. 2587 del 07/12/1970 (Rv. 348959 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI*
La disposizione dell'art 136 cost, in base alla quale la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, va interpretata nel senso che la pronuncia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli effetti ormai prodottisi in modo definitivo, spiega invece la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate, con la conseguenza che la pronuncia di incostituzionalita rende la norma oggetto della pronuncia inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziale, sempre che gli stessi non siano ormai regolati mediante sentenza passata in cosa giudicata, o non siano altrimenti esauriti per effetto di Atti amministrativi non piu impugnabili, per decorso dei termini di prescrizione, o di decadenza, ovvero in dipendenza di Atti negoziali, o altri fatti od Atti che rendano ormai la relativa situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)