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Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 07/06/1974 (Rv. 369860 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONE - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE (ACQUE PUBBLICHE).*
Stato
decisa il 1974-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369860-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONE - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE (ACQUE PUBBLICHE).*

La disposizione dell'art 136 della Costituzione, in base alla quale la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, va interpretata nel senso che la pronunzia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli effetti ormai prodottisi in modo definitivo, spiega invece la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate. (fattispecie riguardante la disposizione dell'art 123, secondo comma, del RD 11 dicembre 1933, n 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza 30 aprile 197 3, n 46 della Corte costituzionale). (V 487'73, mass n 362494; 3337'72, mass n 361162; (V 2587'70, mass n 348959).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)