Sez. L, Sentenza n. 1173 del 02/03/1989 (Rv. 462068 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SPEDIZIONIERI DOGANALI - DICHIARAZIONE DOGANALE CUMULATIVA - APPLICAZIONE DI UN'UNICA MARCA DI PREVIDENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SPEDIZIONIERI DOGANALI - DICHIARAZIONE DOGANALE CUMULATIVA - APPLICAZIONE DI UN'UNICA MARCA DI PREVIDENZA.*
Nel caso di dichiarazione doganale cumulativa (cosiddetta dichiarazione à groupage), lo spedizioniere doganale è tenuto ad applicare sulla dichiarazione stessa un'unica marca di previdenza, commisurata al valore complessivo delle partite di merci raggruppate nel documento, e non tante Marche quante sono le diverse partite raggruppate commisurate al valore di ciascuna di queste, atteso in particolare che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1960 n. 1612 (sul riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e sull'istituzione dei relativi albi e fondo di previdenza), le "operazioni" cui dev'essere commisurato il contributo previdenziale dovuto dallo spedizioniere doganale sono costituite dalle singole prestazioni professionali, individuali attraverso la tariffa dei compensi, e non dalle operazioni doganali cui quelle prestazioni sono preordinate. (V 40/81, mass n 410422).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)