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Sez. U, Sentenza n. 40 del 06/01/1981 (Rv. 410422 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ART 81 DEL DM 10 MARZO 1964 - ILLEGITTIMITA - LIMITI - CONSEGUENZE - SPEDIZIONIERE ISCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE, ULTRACINQUANTENNE ALLA EPOCA DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO, CON ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA ANTERIORMENTE E CON CONGRUI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410422-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ART 81 DEL DM 10 MARZO 1964 - ILLEGITTIMITA - LIMITI - CONSEGUENZE - SPEDIZIONIERE ISCRITTO NELL'ALBO PROFESSIONALE, ULTRACINQUANTENNE ALLA EPOCA DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO, CON ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA ANTERIORMENTE E CON CONGRUI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di diritto alla pensione a carico del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, secondo la previsione della legge 22 dicembre 1960 n 1612, l'art 81 del DM 10 marzo 1964, il quale riconosce come utile, per il calcolo dell'anzianita richiesta, il 'periodo di possesso di patente valida per il tempo anteriore all'entrata in funzione degli albi professionalì, e illegittimo, e come tale, stante la sua natura di norma regolamentare di esecuzione, deve essere disapplicato dal giudice ordinario, nella parte in cui, in contrasto con i principi generali dell'ordinamento previdenziale, recepiti anche dagli artt 15 e 16 della citata legge, oltre a non considerare l'esclusiva Rilevanza della sola attivita professionale di spedizioniere, non prevede contributi od altri oneri per il riconoscimento dell'indicata anzianita convenzionale; e invece legittimo, nella parte in cui regola per l'avvenire gli effetti di situazioni pregresse, non traducendosi cioe in una vietata previsione di retroattivita. Pertanto, in parziale disapplicazione di detta disposizione regolamentare, ed in applicazione dei menzionati principi legislativi, deve ritenersi che il diritto alla pensione in questione spetta allo spedizioniere doganale, che sia iscritto nell'albo professionale, che abbia superato i cinquanta anni all'epoca dell'istituzione dell'albo stesso, che abbia svolto per il tempo anteriore attivita in Forma professionale, condizionatamente al versamento di una congrua contribuzione per il periodo di quella anzianita pregressa, nella misura da determinarsi a cura della amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 15, Legge 22/12/1960 num. 1612 art. 16, DM 10/03/1964 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)