diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27/06/2024 (Rv. 671712-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE | Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art. 890 c.c. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Mancanza di disposizioni regolamentari indicanti le distanze da rispettare - Presunzione relativa di nocività - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671712-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE

In tema fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, l'art. 890 c.c. disciplina il regime delle distanze in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.

Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)