Sez. 2 - , Ordinanza n. 9267 del 16/04/2018 (Rv. 648082 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE | Distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi - Disciplina dell'art. 890 c.c. - Presenza di disposizioni regolamentari indicanti la distanza da rispettare - Presunzione assoluta di nocività - Sussistenza - Limiti e condizioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE
Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 c. c. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata mediante prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)