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Sez. 4, Sentenza n. 36857 del 23/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009) Rv. 244978 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Modifiche all'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244978-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di reati colposi, e con riguardo alle attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 7, comma secondo, D.Lgs. n. 626 del 1994, la necessità della redazione di un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare al contratto di appalto, introdotta dalla L. n. 123 del 2007 (che ha modificato il predetto art. 7) non riguarda le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Legge 03/08/2007 num. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)