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Sez. 3, Sentenza n. 17119 del 20/01/2015 Ud. (dep. 24/04/2015) Rv. 263233 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Reato di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Soggetto attivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263233-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che contemplano fattispecie di reato le quali si pongono in relazione di continuità normativa con l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (abrogato dall'art. 304 del predetto D.Lgs. n. 81 del 2008).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)