Sez. 2, Sentenza n. 223 del 05/01/2011 (Rv. 616247 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Termine perentorio ex art. 244, terzo comma cod. proc. civ. abrogato - Decadenza limitata al potere di integrare le deduzioni istruttorie già effettuate o "in itinere" - Esclusione - Applicazione anche alle nuove deduzioni - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
L'art. 244, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al giudice istruttore il potere discrezionale di fissare un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbano essere interrogate, deve essere interpretato, secondo il suo significato logico e teleologico, nel senso che l'assegnazione del termine perentorio, alla cui inosservanza consegue la decadenza dalla deduzione del mezzo di prova, rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche per accordo delle parti, riguarda non solo il completamento di una deduzione probatoria carente o ancora in "itinere", ma anche la formulazione di capitoli aggiuntivi sul medesimo od altri temi di prova e la deduzione, per la prima volta, di tutte le indicazioni prescritte (ossia, i fatti e i testi) dallo stesso art. 244, essendo tale lettura coerente con il principio costituzionale del giusto processo, anche in riferimento al canone della ragionevole durata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 com. 3 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)