Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001 (Rv. 544529 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Capitoli di prova e liste testimoniali - Termine di deduzione - Integrazione dei capitoli e delle liste testimoniali - Potere discrezionale del giudice del merito - Termine assegnato - Perentorietà - Sanatoria per accordo delle parti - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE
L'art. 244 cod. proc. civ. attribuisce al giudice un potere discrezionale circa l'assegnazione di un termine per formulare o integrare le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate e, una volta che il giudice abbia esercitato tale potere, definisce il termine come perentorio, precludendo così la possibilità di concedere ulteriori dilazioni. L'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)