diritto.io

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Testo in vigore al

Art. 8 Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

1. Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Art. 9 Competenza

1. Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nel Regno anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

3. Sono salve le convenzioni internazionali.

Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa

1. L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.36

Art. 11 Fallimento dell'imprenditore defunto

1. L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

2. L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.

3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Art. 12 Morte del fallito

1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.

3. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Art. 13 Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti

1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento).

2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformita' della legge cambiaria.

Art. 14 Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento

1. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Art. 15 Facolta' del tribunale di sentire il debitore

1. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo' ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.4

Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento

1. La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.

2. Con la sentenza il tribunale:

  1. 1) nomina il giudice delegato per la procedura;

  2. 2) nomina il curatore;

  3. 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'art. 14;

  4. 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

  5. 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procedera' all'esame dello stato passivo.

3. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva.

4. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.

Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento

1. La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.

2. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313.

3. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

Art. 18 Opposizione alla dichiarazione di fallimento

1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.12

2. L'opposizione non puo' essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.

3. L'opposizione e' proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 19 Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami

1. La sentenza che revoca il fallimento e' notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non e' opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.

2. La sentenza che rigetta l'opposizione e' notificata all'opponente.

3. In entrambi i casi il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

4. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

Art. 21 Revoca della dichiarazione di fallimento

1. Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

2. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Art. 22 Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.

2. Contro il decreto il creditore istante puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.

3. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.935

Capo II. Degli organi preposti al fallimento

Sezione I. Del tribunale fallimentare

Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare

1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.21

2. Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.

3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.

Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare

1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

Sezione II. Del giudice delegato

Art. 25 Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:

  1. 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;

  2. 2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;

  3. 3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;

  4. 4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera e' richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;

  5. 5) provvede nel piu' breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;

  6. 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;

  7. 7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;

  8. 8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.

2. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

Art. 26 Reclamo contro il decreto del giudice delegato

1. Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, e' ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

3. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.15181921

Sezione III. Del curatore

Art. 27 Ruolo degli amministratori giudiziari

1. Presso ogni tribunale e' istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali e' scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello.

2. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, puo' scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.

3. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale.1

Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore

1. Non puo' essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attivita' professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si e' ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.