Sez. 3, Sentenza n. 19178 del 11/09/2014 (Rv. 632942 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo stampa - Critica letteraria - Liceità - Condizioni.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
La critica negativa dell'opera altrui non è di per sé offensiva quando socialmente rilevante, perché l'argomentata espressione di dissenso rispetto all'opera intellettuale, diffusa e di interesse pubblico, non comporta lesione della altrui reputazione; per contro, la critica rileva non come criterio di accertamento della sussistenza dell'offesa ma come scriminante, allorché si sostanzi anche in valutazioni negative circa le qualità e il rilievo letterario dell'opera intellettuale e del suo stesso autore, sempre che esse siano indispensabili per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla manifestazione del pensiero e non si risolvano, invece, nell'adozione di espressioni "gratuite", inutilmente volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all'esercizio di tale diritto.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)